Art. 63.
(Modifica sostanziale).

      1. Ogni spostamento di impianti o di attività dal luogo in precedenza autorizzato ad altra località all'esterno del sito dello stabilimento, nonché ogni modifica sostanziale, anche di processo produttivo, che comporti un significativo incremento nella quantità o nella qualità delle sostanze rilasciate nell'ambiente o degli effetti chimico-fisici delle emissioni, sono soggetti ad autorizzazione.

 

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